Art. 7.
(Ulteriori disposizioni applicabili ai contratti di concessione e agli altri contratti di PPP).

      1. Per le società cooperative e per le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il requisito previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 98 del regolamento, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, deve essere rispettato con riferimento al patrimonio netto.
      2. I soggetti aggiudicatori non possono destinare ad altre finalità i proventi tariffari e tributari derivanti dall'opera realizzata e dal servizio gestito, se non è prioritariamente liquidato il debito verso il concessionario o l'affidatario di contratto di PPP. Sono ammesse, in favore del concessionario o dell'affidatario di contratto di PPP, la delegazione di pagamento e la cessione dei proventi tariffari e tributari derivanti dall'opera realizzata e dal servizio gestito.
      3. Il piano economico-finanziario può prevedere un prezzo di restituzione dell'opera al soggetto aggiudicatore, per la quota non ammortizzabile nel periodo di

 

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gestione. In tale caso, il piano economico-finanziario stima altresì il valore residuo dell'opera al momento della restituzione; i soggetti aggiudicatori possono avvalersi di una quota non superiore ai due terzi del valore residuo per la copertura dell'eventuale prezzo di restituzione previsto dal piano economico-finanziario.
      4. Le procedure di cui alla presente legge possono essere utilizzate per la presentazione di proposte di concessione di servizi, ovvero per interventi misti di lavori, forniture e servizi. Le norme concernenti le concessioni si applicano, in quanto compatibili, agli altri contratti di PPP.
      5. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici, di cui all'articolo 2.